| A norma del terzo comma dell’art. 19 del presente
contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso
la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione
per ferie, gratifica natalizia e riposi annui è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi
e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera
retribuzione lorda afferente a ciascun mese, costituita dalla somma della
retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 19 del
CCNL.
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la
maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
Giornate di carenza INPS e INAIL18,50%
Dal 4° giorno di malattia in poi 18,50%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale7,40%
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi
4,60%
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2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è
pari al 18%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola
la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia,
infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono
le seguenti:
Giornate di carenza INPS e INAIL14,20%
Dal 4° giorno di malattia in poi 14,20%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale 5,70%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi3,60%
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3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte
dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui
al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali
complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di
cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica
per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico
del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia
e infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti
sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.
Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore
le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute
fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’undicesimo comma
dell’art. 19 del CCNL.
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