| Il trattamento economico spettante agli operai per le
ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto
dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva
del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto
4) dell’art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale
di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati
da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito
localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo
il criterio convenzionale individuato nell’allegato F al presente
contratto.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo
e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate
nella paga base (cioè per
lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario sia
esso diurno, notturno o festivo;
la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta
montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è
stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi
in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza
per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 18.
La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento
economico per ferie, per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza
dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro
nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è
tenuta, nei limiti di cui all’art. 27, penultimo comma, ad accantonare
presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,50% lordo (allegato
F).
Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio
sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa
Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento
economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore
(allegato F).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo
di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica
e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un
apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà
essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa
gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di
versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto
degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale
va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato
dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base
dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori
del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile
agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti
stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio
che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per
iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente
articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella
sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi
a carico dei datori di lavoro per la corresponsione e i trattamenti economici
di cui agli artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese
nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della
Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause
metereologiche e di sospensione di lavoro in genere.
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