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AREA OPERAI:
Regolamento GNF |
| I) MODALITÀ DI RIMBORSO
DELL’ ACCANTONAMENTO e DELL’ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
(A FAVORE DEI LAVORATORI) |
| Art. 1 - Nel mese di luglio e nel mese
di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate
a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi:
1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso
viene effettuato con le seguenti modalità:
- a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.
- a mezzo bonifici domiciliati postali per tutti gli altri lavoratori
per i quali la Cassa Edile ha registrato nei propri archivi il codice
fiscale
- mediante assegni bancari non traferibili tratti sulla Banca Toscana
per tutti i lavoratori per i quali la Cassa Edile non ha registrato
il codice fiscale. Tali assegni vengono inviati, a mezzo lettera raccomandata,
al domicilio degli aventi diritto;
- La Cassa Edile, nei casi di cui ai punti 1 e 2 invierà a ciascun
lavoratore tramite lettera ordinaria, anche avvalendosi di specifici
servizi postali, un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:
– la data del bonifico bancario o postale ovvero la data in cui
saranno disponibili i bonifici domiciliati postali;
– i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre
cui il rimborso si riferisce;
– le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto;
– le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
– altre eventuali detrazioni;
– l’importo netto di sua spettanza.
- La Cassa Edile, nel caso di cui al punto 3, invierà unitamente
agli assegni a ciascun lavoratore tramite lettera raccomandata il prospetto
di cui sopra, ad esclusione delle informazioni relative alla data dei
bonifici
Art. 2 - Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione
non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso
il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi rimborsi,
possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.
Art. 3 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate
può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi
cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa
Edile, e cioè:
- passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore
di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
- espatrio dell’iscritto;
- cessazione di attività lavorativa dell’iscritto
per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- chiamata di leva alle armi o richiamo;
- morte dell’iscritto.
Art. 4 – Il pagamento della prestazione APE a
favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa
Edile alla scadenza prevista contrattualmente con le modalità di
cui ai punti 1,2,3,4 e 5 dell’art.1. Relativamente ai punti 4 e
5, il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti
al calcolo della prestazione APE.
Art.5 – Gli importi APE che per qualsiasi ragione
non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso
il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi,
saranno riversati nel Fondo Ape. |
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