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Scuola Professionale Edile Firenze
C.P.T. Firenze
Fondo prevedi
AREA OPERAI:
Regolamento GNF
I) MODALITÀ DI RIMBORSO DELL’ ACCANTONAMENTO e DELL’ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE (A FAVORE DEI LAVORATORI)

Art. 1 - Nel mese di luglio e nel mese di dicembre viene effettuato il rimborso ai lavoratori delle somme accantonate a loro favore a titolo di percentuale 14,20 rispettivamente per i periodi: 1° Ottobre - 31 Marzo e 1° aprile - 30 Settembre. - Tale rimborso viene effettuato con le seguenti modalità:

  1. a mezzo bonifico bancario o postale, a richiesta degli aventi diritto.
  2. a mezzo bonifici domiciliati postali per tutti gli altri lavoratori per i quali la Cassa Edile ha registrato nei propri archivi il codice fiscale
  3. mediante assegni bancari non traferibili tratti sulla Banca Toscana per tutti i lavoratori per i quali la Cassa Edile non ha registrato il codice fiscale. Tali assegni vengono inviati, a mezzo lettera raccomandata, al domicilio degli aventi diritto;
  4. La Cassa Edile, nei casi di cui ai punti 1 e 2 invierà a ciascun lavoratore tramite lettera ordinaria, anche avvalendosi di specifici servizi postali, un prospetto riassuntivo della liquidazione riflettente:
    – la data del bonifico bancario o postale ovvero la data in cui saranno disponibili i bonifici domiciliati postali;
    – i singoli importi accreditati mensilmente a suo favore nel semestre cui il rimborso si riferisce;
    – le ore lavorate mensilmente nel semestre suddetto;
    – le eventuali detrazioni per anticipi concessi al lavoratore;
    – altre eventuali detrazioni;
    – l’importo netto di sua spettanza.
  5. La Cassa Edile, nel caso di cui al punto 3, invierà unitamente agli assegni a ciascun lavoratore tramite lettera raccomandata il prospetto di cui sopra, ad esclusione delle informazioni relative alla data dei bonifici

Art. 2 - Gli importi del 14,20% che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione dei relativi rimborsi, possono essere utilizzati per le forme di assistenza dalla Cassa Edile.

Art. 3 - Il pagamento anticipato delle somme accantonate può avere luogo su domanda degli aventi diritto, nei soli casi cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, e cioè:

  1. passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile o affine;
  2. espatrio dell’iscritto;
  3. cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
  4. chiamata di leva alle armi o richiamo;
  5. morte dell’iscritto.

Art. 4 – Il pagamento della prestazione APE a favore dei lavoratori aventi diritto sarà effettuato dalla Cassa Edile alla scadenza prevista contrattualmente con le modalità di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 dell’art.1. Relativamente ai punti 4 e 5, il prospetto riassuntivo evidenzierà tutte le informazioni attinenti al calcolo della prestazione APE.

Art.5 – Gli importi APE che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa, trascorso il periodo di cinque anni dalla data di emissione degli stessi importi, saranno riversati nel Fondo Ape.

 
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