Fornitura DPI

Vestiario e scarpe da lavoro: regolamento

Caratteristiche del vestiario e scarpe estivo 2023

Caratteristiche del vestiario e scarpe fornitura invernale 2022

La Cassa Edile fornisce ai lavoratori dipendenti da imprese iscritte, in regola con i versamenti previsti dal Regolamento e dai Contratti:

  • Una fornitura estiva di vestiario e scarpe da lavoro
  • Una fornitura invernale di vestiario e scarpe da lavoro

Gli ordini saranno effettuati su una specifica piattaforma on line messa a disposizione direttamente del fornitore.  

La Cassa Edile, per ogni fornitura e per ogni lavoratore, fornirà alle imprese un “Coupon” pari al valore “imponibile” della fornitura. Il Coupon è un codice che permette di scalare, dal valore totale della fornitura, l’importo messo a disposizione dalla Cassa Edile.

Il sistema acquisirà l’ordine e indicherà all’impresa l’importo del pagamento da effettuare. Successivamente al pagamento il sistema rilascerà all’impresa una fattura relativamente ai prodotti scelti il cui imponibile Iva, nel caso siano scelti i prodotti suggeriti, sarà integralmente coperto dal Coupon, restando il pagamento dell’iva a carico impresa che potrà quindi procedere alle compensazioni previste dal regime iva. L’impresa potrà anche scegliere altri prodotti, purché vi sia una scarpa da lavoro e potrà ordinare qualsiasi articolo disponibile sul “mercato elettronico” del fornitore

La Cassa Edile provvede ad accertare i nominativi degli aventi diritto ovvero coloro che da regolamento Cassa Edile vantano almeno 1050 ore denunciate e versate nel periodo:

– 1° ottobre  – 30 settembre dell’anno precedente la data di consegna per la fornitura estiva

– 01° aprile – 31 marzo dell’anno precedente la data di consegna per la fornitura invernale.

La Cassa Edile invierà ogni anno, nel mese di febbraio per la fornitura estiva e nel mese di giugno per la fornitura invernale, dettagliate istruzioni alle imprese aventi diritto alla prestazione.

La Ditta fornitrice consegnerà il materiale all’indirizzo delle Aziende che provvederanno a inoltrare nei tempi indicati il relativo ordine entro il:

  • 30 aprile per il vestiario estivo
  • 31 ottobre per il vestiario invernale

Le imprese dovranno distribuirlo ai lavoratori aventi diritto, in forza al momento della distribuzione del materiale.
Le Aziende all’atto della consegna del vestiario e delle scarpe faranno controfirmare ai lavoratori la seconda copia della lista che dovrà essere conservata dall’impresa a dimostrazione della avvenuta consegna.
I lavoratori rimarranno proprietari del materiale consegnato.
Gli indumenti o il kit di sicurezza e le scarpe inviati alle Aziende e che, per qualsiasi ragione non sono stati consegnati ai Lavoratori dovranno essere restituiti.

RESPONSABILITA’ E NORME DPI